Quando il 36 % di detrazione spetta anche senza opere di ristrutturazione
La detrazione sulle spese di ristrutturazione degli immobili è ormai molto nota, come dimostrano periodicamente le statistiche diffuse sul suo utilizzo.
Non molti sanno che tale detrazione spetta anche per l’acquisto di immobili già realizzati, ciòè per l’acquisto di box o posti auto pertinenziali già realizzati.
L’agevolazione compete, pertanto, oltre a chi acquista un box vicino alla propria abitazione per destinarlo a pertinenza, anche a chi acquista un’abitazione con annesso box o posto auto.
Sarà necessario, in tal caso, inserire separatamente nel rogito, il costo di realizzazione dell’immobile pertinenziale e richiedere una fattura apposita (se il venditore è soggetto passivo Iva).
Bisognerà, ovviamente, rispettare le formalità richieste in tutti i casi in cui si chiede la detrazione del 36%(a partire dal pagamento a mezzo bonifico), con le seguenti peculiarità:
- La detrazione spetta limitatamente alle spese per la realizzazione del box o posto auto, che dovranno essere documentate mediante attestazione rilasciata dal venditore;
- La comunicazione di inizio lavori al centro operativo di Pescara può essere inviata anche successivamente all’inizio dei lavori, ma entro i termini di presentazione della dichiarazione dell’anno d’imposta nel quale s’intende usufruire della detrazione.