La norma serve anche per combattere gli affitti in nero
Chi occupa la propria abitazione principale per mezzo di un contratto di locazione ha diritto ad una detrazione d’imposta subordinata e graduata in funzione di più fattori.
In caso di un ordinario contratto di locazione, ex legge 431/1998, la detrazione spettante su base annuale è di 300 euro per chi ha un reddito complessivo non superiore a €. 15.493,71, scendendo altrimenti a €. 150.Per chi ha stipulato un contratto convenzionato, ai sensi degli artt. 2 e 4 della stessa legge 431/98, gode invece di una detrazione 495,80 o 247,90, rispettivamente se il suo reddito complessivo è inferiore o superiore a €. 15.493,71.
In entrambi casi, se il reddito complessivo è superiore a €. 30.987,41 non spetta alcuna detrazione.
Molto più vantaggiosa è la detrazione "antibamboccioni", per i giovani tra i 20 ed i 30 anni che trasferiscono la propria residenza in abitazioni diverse da quelle dei genitori o degli affidatari.
La detrazione spettante, ovviamente in caso di stipula di contratto di locazione ex L. 413/98, è di 991,60 €., ma solo se il reddito complessivo è inferiore a €. 15.493,71 e spetta solo per i primi tre anni.
In tutte le tre ipotesi, in caso di contratto cointestato, la detrazione spetta proporzionalmente a ciascun cointestatario in misura proporzionale. Risulta, pertanto, più conveniente far stipulare il contratto al familiare con il reddito più basso.
Ovviamente occorrerà dimostrare l’esistenza del contratto attraverso la sua registrazione.