ABITAZIONE PRINCIPALE IN LOCAZIONE : QUESTE LE DETRAZIONI

La norma serve anche per combattere gli affitti in nero

Chi occupa la propria abitazione principale per mezzo di un contratto di locazione ha diritto ad una detrazione d’imposta subordinata e graduata in funzione di più fattori.

In caso di un ordinario contratto di locazione, ex legge 431/1998, la detrazione spettante su base annuale è di 300 euro per chi ha un reddito complessivo non superiore a €. 15.493,71, scendendo altrimenti a €. 150.

Per chi ha stipulato un contratto convenzionato, ai sensi degli artt. 2 e 4 della stessa legge 431/98, gode invece di una detrazione 495,80 o 247,90, rispettivamente se il suo reddito complessivo è inferiore o superiore a €. 15.493,71.

In entrambi casi, se il reddito complessivo è superiore a €. 30.987,41 non spetta alcuna detrazione.

Molto più vantaggiosa è la detrazione “antibamboccioni”, per i giovani tra i 20 ed i 30 anni che trasferiscono la propria residenza in abitazioni diverse da quelle dei genitori o degli affidatari.

La detrazione spettante, ovviamente in caso di stipula di contratto di locazione ex L. 413/98, è di 991,60 €., ma solo se il reddito complessivo è inferiore a €. 15.493,71 e spetta solo per i primi tre anni.

In tutte le tre ipotesi, in caso di contratto cointestato, la detrazione spetta proporzionalmente a ciascun cointestatario in misura proporzionale. Risulta, pertanto, più conveniente far stipulare il contratto al familiare con il reddito più basso.

Ovviamente occorrerà dimostrare l’esistenza del contratto attraverso la sua registrazione.


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