| RIMBORSO DEGLI INTERESSI OLTRE IL 4%. |
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| Scritto da Redazione | |||
| Domenica 10 Maggio 2009 00:28 | |||
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Definite le modalità per l'applicazione dell'agevolazione prevista dal decreto anti-crisi Una delle misure previste dal decreto legge 185/2008 (art. 2), convertito con modifiche con la legge n.2 del 2009, è la riduzione dei tassi d’interesse sui mutui, attraverso l’accollo di una parte di questi da parte dello Stato. Lo Stato pagherà gli interessi che eccedono la misura del 4%, purchè sussistano determinati requisiti. Deve trattarsi di mutui:
a) a tasso non fisso; b) garantiti da ipoteca; c) finalizzati all'acquisto, alla costruzione o alla ristrutturazione dell'abitazione principale; d) sottoscritti o accollati anche a seguito di frazionamento entro il 31.10.2008; e) il cui mutuatario sia una persona fisica. Sono esclusi, tuttavia, quei mutui relativi all’acquisto, costruzione o ristrutturazione di fabbricati di categoria catastale A1, A8 e A9, ossia abitazioni signorili, ville o castelli. Il rimborso degli interessi già pagati in eccedenza al 4%, nonché la riduzione delle rate future superiori al 4% dovrebbe avvenire automaticamente da parte della banca mutuataria. Infatti, le banche hanno ricevuti in questi mesi gli elenchi, inviati dall’Agenzia delle Entrate, di tutti i loro clienti aventi diritto a tale agevolazione. Le banche dovrebbero, pertanto, effettuare automaticamente i rimborsi. Tuttavia, qualora ciò non avvenga, poiché il mutuatario avente i requisiti per il beneficio non risulta dai suddetti elenchi, è possibile comunque ottenere il rimborso e la riduzione delle rate future rilasciando alla banca un’autocertificazione, in cui sin attesti il possesso dei requisiti di cui si è detto. Verificate, pertanto, se avete i requisiti, se la banca ha già applicato le suddette norme ed in caso negativo richiedete il rimborso rilasciando l’autocertificazione. Attenzione, però, è necessario essere sicuri di avere i requisiti, poiché la falsità nell’autocertifcazione può condurre a responsabilità penali. Il beneficio è limitato alle rate del 2009 e, probabilmente, visto l’andamento dei tassi, di fatto riguarda al massimo i primi sei mesi, essendo improbabile che le mensilità successive possano condurre ad interessi più onerosi del limite individuato dalla legge.
Art. 2, d.l. 185/2008, convertito con modifiche dalla legge 2/2009 Ministero dell’Economia e delle Finanze circolare 17852/2008 provvedimento agenzia delle Entrate 04.03.2009 Ministero dell’Economia e delle Finanze circolare 17852/2008
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
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| Ultimo aggiornamento Martedì 16 Giugno 2009 23:21 |

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